1. I comuni ubicati nelle isole minori, anche in attuazione dei programmi annuali di cui all'articolo 2 e dei piani triennali di cui all'articolo 3, adottano iniziative coordinate e programmate per la realizzazione di interventi volti prioritariamente a garantire:
a) l'approvvigionamento idrico ed energetico, allo scopo prevedendo l'impiego anche di energie rinnovabili;
b) lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, allo scopo utilizzando anche apposite navi con impianti per il trattamento e il riciclaggio dei medesimi rifiuti;
c) la realizzazione o l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature di porti, aeroporti ed eliporti;
d) il potenziamento dei servizi di collegamento tra le isole minori e la terraferma o le isole maggiori, anche con la concessione di contributi a compagnie di navigazione che istituiscano nuovi collegamenti;
e) il recupero e il potenziamento del patrimonio abitativo nel rispetto delle sue diverse tipologie;
f) la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente e delle risorse naturali, del paesaggio e dei beni culturali in coerenza con le peculiarità degli habitat insulari nonché la tutela complessiva della specificità culturale delle isole minori;
g) la tutela della salute, anche mediante l'attivazione di presìdi ospedalieri e sanitari;
h) la salvaguardia del diritto allo studio, anche mediante l'attivazione di strutture e servizi scolastici;
i) lo sviluppo dell'artigianato, delle colture e della pesca, anche attraverso l'istituzione di uffici per attività formative, l'attivazione di corsi di formazione professionale e la concessione di incentivi all'occupazione.